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venerdì 3 febbraio 2012

LA CAMERA FA LA COSA GIUSTA: “GIUDICI PAGHINO I LORO ERRORI”

RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI, AULA APPROVA EMENDAMENTO LEGA A VOTO SEGRETO: 264 SI

Sì alla responsabilità civile dei magistrati. La Camera ha approvato l'emendamento presentato dalla lega Pini votando contro il parere del Governo. A scrutinio segreto voluto dalla Lega, l'emendamento è passato con 264 sì e 211 no. Immediata la reazione delle opposizioni. Il leader Idv Antonio Di Pietro ha invocato il ricorso ai "forconi" da parte degli italiani, mentre il futurista Italo Bocchino ha definito il voto di Montecitorio "la vendetta della Casta" nei confronti della magistratura. Anche l'Associazione Nazionale Magistrati ha usato toni assai aspri criticando la decisione dei deputati. Cosa dice l'emendamento - La norma prevede che "chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto". "Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto - si legge nel testo presentato dal deputato Pini - deve essere valutato se il giudice   abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè se abbia   ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".