lunedì 13 settembre 2010

LA PROVINCIA CONTINUA NELLE INADEMPIENZE DELLA PUBBLICAZIONE DEI REDDITI DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

INTERROGAZIONE DI GALASSINI E RIDOLFI
La Provincia, nonostante le numerose richieste presentate dalla minoranza e da una parte dei consiglieri di maggioranza, si ostina a non pubblicare il reddito de consiglieri provinciali e degli assessori. Per sbloccare la situazione il capo  gruppo Fi-PDL Vincenzo Galassini e la consigliera Raffaella Ridolfi hanno presento una dettagliata interrogazione per sapere quando intenda  richiedere ai Consiglieri eletti copia della dichiarazione dei redditi, se  ritenga che la legge venga ottemperata e  renderli pubblici come avviene ad esempio in molti Comuni. Se vi sono ostacoli al ricevimenti delle dichiarazioni riguardanti lo Stato patrimoniale dei Consiglieri e se i consiglieri eletti hanno sempre ottemperato al disposto richiamato all’art. 13 dello Statuto della Provincia
, e se non giungerà una dettagliata risposta in tempi brevi si riservano  un intervento per sbloccare la vergognosa sistuazione.
Allegata copia della interpellanza
Premesso che:
  • è in vigore dal 5 luglio 1982 la legge n. 441 che prevede la pubblicità della situazione patrimoniale anche degli amministratori locali;
  • l’art. 7 della suddetta legge stabilisce: “Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.”
  • l’art. 8 della legge 441/1982 sancisce il principio che: “Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (1).”
§  All’ Articolo 11. la legge 441/1982 dispone: “Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.
La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.”
§  Sulla questione riportata in premessa ANCI Emilia-Romagna ad un quesito del Comune di Riccione ha  sostenuto: “L’art. 1, comma 1, punto 5) della legge n. 441/1982 stabilisce che le disposizioni della stessa legge si applicano ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Il parametro numerico della popolazione era fissato, nella formulazione originaria della norma, in 100.000 abitanti: il numero è stato modificato dall’art. 26 della legge 27 dicembre 1985, n. 816. Peraltro, l’art. 274 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha abrogato la citata legge n. 816/1985. L’effetto abrogativo del d.lgs. n. 267/2000 sembrerebbe delineare il caso della possibile reviviscenza della norma abrogata. Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza, tuttavia, l’abrogazione di una norma abrogatrice non comporta la reviviscenza delle norme abrogate, salvo che il legislatore disponga in tal senso (Cons. Stato sez. VI, sent. 15 aprile 1987, n. 254). Pertanto, qualora il legislatore voglia far rivivere una disposizione o una legge abrogata, non basta che abroghi la disposizione abrogativa, ma bisogna che preveda espressamente, in un articolo a ciò specificamente dedicato, la reviviscenza della disposizione abrogata. Tale reviviscenza dovrà essere indicata anche nel titolo della legge che la dispone. Tale caso non si è determinato in relazione all’art. 1, comma 1, punto 5) della legge n. 441/1982, quindi deve ritenersi che la disposizione sia interpretabile nel senso che il riferimento numerico non possa essere considerato quello originario di 100.000 abitanti, ma debba essere considerato come quello derivante dalla modifica a suo tempo apportata dalla legge n. 816/1985. Diversamente, dovrebbe intendersi la disposizione come privata di qualsiasi parametro numerico espresso, con conseguente applicazione della normativa a tutti i Comuni, indipendentemente dalla popolazione.”;
  • il Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 gennaio 2009 con circolare ai propri rappresentanti nei collegi sindacali e presso enti ed organismi pubblici li sensibilizzava a fare in modo che coloro che erano sottoposti dalla legge 441/1982 al deposito delle situazioni patrimoniali vi ottemperassero.
Preso atto che:
  • l’art. 13 dello Statuto della Provincia di Ravenna “pubblicità delle spese elettorali” al comma 2 dispone: “Tali documenti devono essere resi pubblici tramite affissione all’albo pretorio della Provincia e tramite pubblicazione nel bollettino della Provincia per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri prevista dalla legge 5 luglio 1982, n. 441”.
Considerato che:
  • Il principio della Trasparenza della Pubblica Amministrazione è uno dei principi cardini del nostro sistema ed è un principio ampiamente condiviso;
  • Anche l’amministrazione provinciale di Ravenna richiamando nel proprio Statuto all’art. 13 la legge n. 441/1982 e specificatamente alla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri ha inteso uniformarsi al dispositivo legislativo e introdurre tra i principi della propria azione amministrativa anche il principio della Trasparenza;
  • quasi tutte le amministrazioni comunali della provincia di Ravenna si sono adoperate già nei mesi scorsi per raccogliere le dichiarazioni dei redditi dei rispettivi consiglieri comunali invitandoli ad ottemperare con solerzia;
  • il 30 settembre scade il termine anche per i Liberi professionisti di consegnare il modello Unico.
CHIEDIAMO
  • Quando si intenda da parte di codesta amministrazione provinciale richiedere ai Consiglieri eletti copia della dichiarazione dei redditi;
  • Se si ritenga di competenza di codesta amministrazione fare in modo che la legge venga ottemperata;
  • se si intenda renderli pubblici come avviene ad esempio in molti Comuni;
  • se vi sono ostacoli al ricevimenti delle dichiarazioni riguardanti lo Stato patrimoniale dei Consiglieri;
  • se i consiglieri eletti hanno sempre ottemperato al disposto richiamato all’art. 13 dello Statuto della Provincia;
  • se in mancanza del deposito da parte di alcuni consiglieri del proprio stato patrimoniale sia intenzione di codesta amministrazione provvedere al sollecito ed in caso di inottemperanza provvedere alla pubblicazione nel bollettino della Provincia;
  •  se è intenzione di codesta amministrazione dotarsi di un  apposito Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori così come altre Province hanno fatto vedi ad esempio la Provincia di Firenze che con grande puntualità impone ed indica come ottemperare alle disposizione sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori.

Nessun commento:

Posta un commento