In questi giorni i cittadini dei vari comuni della
Provincia di Ravenna stanno ricevendo il “documento
per il pagamento della TARES”, senza alcuna precisazione e spiegazione.
Ecco alcuni chiarimenti anche se non completi, mentre invitiamo i Comuni, con
il prossimo documento ad essere precisi
ed applicare “la trasparenza”. Dal 1 gennaio 2013 la Tia, tariffa per il
servizio di igiene ambientale, è stata sostituita dalla Tares, tassa sui rifiuti e servizi indivisibili legge del governo
Monti “Salva Italia”. Si tratta a tutti gli effetti di un tributo comunale
che verrà però ancora riscosso da
Hera sulla base delle delibere dei
consigli comunali che hanno autorizzato il gestore del servizio ad emettere con
propria bollettazione le due rate in acconto relative al primo e secondo
quadrimestre del 2013, a cui seguirà una terza da versarsi entro il 31 Dicembre
2013 a saldo, comprendente anche la maggiorazione per i servizi indivisibili.
Le rate del tributo Tares riscosse da Hera saranno successivamente riversate da
questi nel conto Tesoreria del Comune. I Comuni dovrebbero poi corrisponderà ad
Hera il costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani, sulla base di un piano finanziario già approvato in sede si Agenzia
Regionale. L’importo delle prime due rate è stato calcolato sulla base della
Tia applicata nel 2012. La prima rata in acconto viene recapitato in questi
giorni, con scadenza di pagamento 31 Luglio
2013, mentre la seconda rata sarà recapitata ad agosto/settembre, con
scadenza di pagamento 30 Settembre 2013. Un comme: Controllore e controllato
sono sempre gli stessi o almeno non
danno una chiara “trasparenz” i comuni
sono proprietari di Hera, Hera applica i
costi!
Tares
la nuova Tarsu sui rifiuti o Tia dal 2013: guida al calcolo e al pagamento
Con il decreto Salva Italia viene introdotta la TARES o Tassa sui rifiuti e
sui Servizi
o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e
sui servizi o Tarsu e la Tassa di igiene ambientale o Tia e che potremmo
chiamare sinteticamente TARES o Res fate voi, gli appellativi si ricnorrono di
studio in studio e che qui cerchiamo di farvi conoscere con una guida fiscale
per capire come si calcola, chi sono i soggetti incisi dal tributo, quali sono
le scadenze e se dovremmo assistere ad un incremento dell’imposizione derivante
dai rifuti oppure a qualche agevolazioni in più.
Che cosa è la TaRES o tassa
sui rifiuti e sui servizi La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene
introdotta per accorpare in un’unica tassa le diverse fasi della gestione
dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed
utenti potenzialmtne in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il
prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.
La nuova tassa sui rifiuti andrà a finanziarie sia il
prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifiuti svolti dai
singoli comuni sia all’amministrazione centrale così come originariamente
previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto
all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni risorse
proprie per i servizi che effettivamente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di
imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore
privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per
le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che abbraccerà sia
utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.
Chi deve pagare
la Tares o nuova Tarsu o Tassa sui rifiuti e sui servizi In attuazione del decreto
sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti
tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno
case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi
unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la
detiene, la possiede, a qualsiasi titolo deve versare tale imposta
seconodo le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza
capire nell’ambito dei diritti soggettivi che insistono sul singolo bene
chi sia effettivamente il soggetto obbligato al pagamento, non prevedendo
in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire
il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale
Tia o Tarsu.
Chi non paga la nuova tarsu
o Tia o Tares Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale
imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già
visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali
delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche
o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo
smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.
Come si calcola la nuova
Tarsu o TARES I
calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in
quanto il parametro che definisce la base imponibile è sempre la superficie
catastale di cui prenderemo come valore l’80% che ricorda un po’ lo scorporo
del valore del terreno da quello dell’immobile ai fini della valutazione della
quota di ammortamento degli immobili visto per le società.
Per capire come si effettuerà il calcolo della
nuova tariffa TARes o nuova Tarsu dovremmo avere due componenti:
1.
Una
è attendere l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate
le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res e e
di cui la nostra parte rilevante sarà l’80%;
2.
Inoltre
dovremmo, come avviene anche ora come anche per l’ICI, il regolarmente comunale
annuale che discipline le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in
quanto ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40
euro in ragione appunto della tipologia dell’immobile (esempio abitazioni di
lusso) e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità
locale.
La tipologia dell’immobile
e anche la zona censuaria in cui si situa l’area o unità locale potranno
determinare, a seconda dei comuni, maggiorazioni o agevolazioni nel pagamento
della Res. La scadenza ed il numero delle rate che potrete o dovrete pagare
dipende dal Comune con la propria delibera al pari di quanto avveniva con l’ICI
e che troverete sul sito internet del comune da pubblicarsi almeno 30 giorni
prima della data di versamento per cui potrete stare leggermente più tranquilli
in merito alle tempistiche di versamento.
Da quando si applica la
nuova Tassa o nuova Tarsu La nuova imposte sulla gestione e smaltimento dei
rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013 ed il regolamento ministeriale di cui
parlavamo prima dovrà essere emenato entro il 31 ottobre 2012 per cui abbiamo
tempo per fare i conti e soprattutto vedremo se non subirà delle modifica nel
corso del 2012.
La scadenza originaria e la
proroga della Tares La scadenza delle altre tre rate per il pagamento della Tares
sarà aprile luglio e ottobre di ciascun anno. Aggiornamento 2013: il tam tam della rete ha
fatto capire che dietro la Tares c’era un bel bacino elettroale e le polemiche
secondo me hanno portato a condere la proroga con il D.L. 1/2013 che ha di
fatto fatto slittare al primo luglio l’entrata in vigore originariamente dal
primo gennaio con l’articolo 14 comma 35 del D.L. 201 del 2011 già posticipato
ad aprile dalla Legge di Stabilità ad aprile.
Inoltre molto interessante è la possibilità concessa ia comuni di posticipare ulterioremente il tributo sempre nel limite delle esigenze dettate sul pareggio di bilancio..
Inoltre molto interessante è la possibilità concessa ia comuni di posticipare ulterioremente il tributo sempre nel limite delle esigenze dettate sul pareggio di bilancio..
Ancora non sono in grado di darvi anche le modalità di
pagamento della nuova Tarsu, in quanto ancora non sono disponibili i codici
tributi ed i decreti attuativi che ne displieranno l’applicazione dovendo
poi sempre fare riferimento al regolamento del singolo comune per effettuare il
calcolo. Il pagamento avverrà sicuramente però con modello F24 e con appositi
codici tributo e presumibilmente dovranno anche essere indicati i codici
comunali. Tuttavia i comuni potranno modificare scadenza e numero
delle rate come anche inviare modelli di pagamento già compilati come
avveniva prima.
Il versamento sarà effettuato in 4 rate
trimestrali che scadranno nei mesi di gennaio aprile luglio ottobre e che
ricomprenderanno tanto la tassa quanto quelle maggiorazioni che sono state
stabilite successivamente. In pratica il Comune può inviare per il pagamento
delle prime due rate i bollettini precompilati il che sarebbe cosa buona e
giusta vista la complessità del calcolo del tributo anche se non rappresenta un
obbligo per il comune o anche il modello F 24. Il Legislatore chiarisce che
“fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento
previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è
possibile l’apertura di un conto corrente
postale intestato alla TARES o la modifica di
intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel
corso del 2012″.
Si ribadisce, i
contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché
l’apposito bollettino di conto corrente postale. Va anche
rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di
versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla
maggiorazione in parola.
Aggiornamento febbraio
2012:
nella bozza del decreto sulle semplificaizoni si affermerebbe che in sede di
prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria
catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del Territorio
procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi
in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le
medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità
immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi
dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art.
2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Interessante da sapere e
pericoli per noi contribuenti Essendo la Tares un tributo il cui gettito andrà
direttametne a finanziare le entrate comunali, il meccanismo di applicazione
delle aliquote di imposte permetterà ai Comuni che non hanno raggiunto la
copertura per la spesa sostenuta per la raccolta dei rifiuti dovranno aumentare
il prelievo richiesto ai cittadini perchè varrà il principio che il costo del
servizio per la raccolta dei rifiuti dovrà essere integralmente coperto dal
gettito prodotto dalla Tares. Per intenderci e detta in parole povere le
eventuali inefficienze di chi gestisce questo processo e servizio di raccolta
su cui non abbiamo niente a che fare, si riverberaranno direttamente su un
aumento della Tares richiesta. Non contenete i commenti, lasciatevi
andare…
Codici Tributo da
utilizzare per il versamento Il codice tributo per il versamento della Tares è
3944 mentre per la tariffa è 3950. La maggiorazione, infine, vuole il
3955. In caso di ritardati, parziali o errati versamenti il legislatore
ha definito anche una serie di altri codici che sono il 3945 (Tares – interessi), 3946 (Tares – sanzioni), 3951 (Tariffa – interessi), 3952 (Tariffa – sanzioni), 3956 (Maggiorazione –
interessi), 3957 (Maggiorazione –
sanzioni).
Riferimenti normativi Nuova tassa istituita con
l’articolo 14 del DL 201 del 2011 battezzato “decreto salva italia” di
Monti di cui avete potuto avere una sintetica guida con i punti più importanti
per i contribuenti
DPR 138 del 1998 per quello che concerne i criteri
di determinazione della superficie catastale oltre eventuali modifiche che
potrebbero essere introdotte con il Decreto Semplificazioni Fiscali ad oggi in
bozza
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