lunedì 7 giugno 2010

TARIFFA RIFIUTI LA DISCUSSIONE IN PARLAMENTO E’ ANCORA APERTA DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

GIULIO BAZZOCCHI
Premetto che il Governo Berlusconi e il Ministro Tremonti stanno guidando l'Italia con unica lungimiranza in materia di politica economica, riconosciuta da tutti, in tutta Europa e consiglio anche ai politici locali, con umiltà, di applicare tali principi anche alla gestione dei bilanci regionali, provinciali e comunali. Detto questo, nella manovra finanziaria del Governo Berlusconi, cioè nel DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010  n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, l'art. 14 comma 33 recita: “Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”. Il citato art. 238 del Decreto Lgs. 152/2006 istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. La Corte Costituzionale con la sentenza 238/2009 ha dichiarato che la TIA non ha natura tributaria e non essendo una tassa ma una tariffa, ad essa non si può applicare l'IVA.
Questa è la storia. Se non che come anche riportato dalla sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale al punto 6,2, tale decreto a tutto il 2009 non è stato applicato, non sono stati emessi ancora i Decreti attuativi. Riportiamo dalla sentenza: “6.2 - Da tale ricostruzione normativa emerge che, nel periodo dal 1999 a tutto il 2008, in alcuni Comuni è applicabile la TARSU ed in altri la tariffa di igiene ambientale (TIA). Fino al 2009, poi, non risulta, allo stato, ancora applicabile dai Comuni la tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006. Entrando nello specifico di Ravenna (come degli altri Comuni italiani che hanno applicato la TIA di cui si chiede il rimborso), la Tariffa di Igiene Ambientale in vigore è quella prevista dall’art. 49 comma 2 del D. Lgs. 5/02/1997 n. 22. E su tale tariffa l’attuale manovra non dice nulla. Dunque i rimborsi sono ancora validi. Nessuna nuova tassa è stata applicata, dunque: per ora è tutto come prima. Una parola sulla competenza delle controversie: nell’art. 14 della manovra dice che saranno di competenza a partire dall’approvazione del decreto legge, quindi di là da venire, non per le controversie passate. Il Governo, a differenza di chi si dichiara all’opposizione e poi in nome di un antico quanto nefasto modo di fare per la politica e per i cittadini, contratta con la sinistra a seconda dell’opportunità, mantiene le promesse, nei limiti delle possibilità economico/finanziarie, in base al criterio del “buon padre di famiglia”. Comunque la discussione in Parlamento è ancora aperta e nulla osta che vi sia un emendamento che approvato, porterebbe ad accogliere la sentenza della Corte Costituzionale. In tal caso saranno agevolate le aziende,le imprese, gli esercizi commerciali, che potrebbero detrarsi l’IVA. 

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