UN RISPARMIO PER GLI ENTI.
La manovra prevede che i consigli comunali degli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, le sedute consiliari, quelle relative a commissioni, nonché le giunte dovranno svolgersi obbligatoriamente nelle ore serali, tranne in casi eccezionali di cui dovrà essere data adeguata motivazione nella lettera di convocazione. Per i consiglieri comunali, che siano dipendenti pubblici o privati, non sarà più prevista l'assenza giustificata dal posto di lavoro per l'intera giornata, bensì solo per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta e il tempo che occorre a raggiungere il luogo di svolgimento dell'assemblea consiliare. Sono queste alcune delle disposizioni contenute nell'emendamento 16.1000, che il relatore al disegno di legge di conversione della manovra bis di Ferragosto (il dl n. 138/2011), Antonio Azzollini ha depositato in Commissione bilancio del senato (si veda ItaliaOggi di ieri). In comune lavori serali. Fermo restando che le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche (salvi i casi previsti dal regolamento), l'emendamento posto da Azzollini aggiunge alcune novità al testo dell'articolo 38, comma 7 del Tuel (il dlgs n. 267/2000). Infatti, si prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, le riunioni di consiglio comunale e delle commissioni consiliari dovranno tenersi esclusivamente nelle ore serali. Appare chiaro che tale ratio si possa fondare su una maggiore garanzia per i datori di lavoro che alle loro dipendenze hanno
lavoratori che esercitano la funzione pubblica (in pratica, con il consiglio comunale che si svolge alle 21.00, il lavoratore/amministratore può benissimo recarsi al proprio posto di lavoro e poi in comune a svolgere il suo mandato elettivo). Ma se la disposizione dovesse essere convertita in legge, il ministero dell'interno dovrebbe necessariamente fornire dei chiarimenti. Prima di tutto, cosa debba intendersi per «ore serali». Senza dimenticare che questa volontà del legislatore potrebbe creare non pochi problemi alle asfittiche casse degli enti locali. Il riferimento è agli eventuali maggiori costi che ogni amministrazione comunale dovrà sopportare per il personale che è istituzionalmente deputato a far funzionare al meglio le sedute di consiglio o di commissione (segretari, commessi, verbalizzanti). E se queste devono tenersi nelle ore serali, quindi al termine del normale orario di servizio dei dipendenti comunali, è probabile che l'ente dovrà sopportare maggiori costi per straordinario e maggiori costi indiretti (il riferimento va ai maggiori costi per energia elettrica). È vero che le maggiori ore lavorate come straordinario possono essere convertite, su richiesta del lavoratore, in riposi compensativi, senza intaccare dunque il bilancio comunale, ma è pur vero che così verrà a mancare forza lavoro negli uffici comunali. Permessi giornalieri, addio. L'emendamento Azzollini, inoltre, intacca anche un'altra disposizione contenuta nel Tuel. All'articolo 79, comma 1 del Tuel, si prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro solo il tempo necessario per partecipare ai lavori dell'assemblea consiliare e per il tempo che occorre loro per raggiungere la sede dove si svolgerà la seduta. Viene così a cadere il diritto per questa tipologia di consiglieri di poter assentarsi dal lavoro per l'intera giornata. Anche qui, non è difficile immagine quale possa essere stata la molla che abbia portato a scrivere una norma in tal senso. Da un lato c'è la già citata garanzia per il datore di lavoro (ovviamente per quei dipendenti che non abbiano scelto di mettersi in aspettativa per espletare interamente il mandato consiliare), di poter disporre del proprio lavoratore per più tempo, dall'altro, così operando si eviteranno le «tentazioni» di procrastinare i lavori consiliari oltre la mezzanotte, facendo scattare automaticamente un ulteriore giorno di assenza del dipendente. Infatti, la disposizione contenuta nell'emendamento 16.1000, cassa quanto oggi previsto dal citato articolo 79 secondo cui nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i lavoratori/consiglieri hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo, mentre se i lavori dei consigli si protraggono oltre la mezzanotte, questi hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
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