domenica 30 novembre 2014

LEGITTIMITA’ PIANO SOSTA: INTERROGAZIONE


Premesso che: Il 25 agosto 2014 la Suprema Corte di Cassazione civile, sezione sesta, con ordinanza n. 18575 ha stabilito che: “Se è vero che l'art. 7 comma 8 del Codice della strada prevede l'obbligo, in capo al conducente, di esporre il ticket di sosta nelle apposite aree destinate a parcheggio, è altrettanto vero che lo stesso Codice prevede l'obbligo, a carico dell'ente locale, di predisporre aree di parcheggio gratuite laddove ci sono zone di sosta a pagamento. Sono illegittime quindi le contravvenzioni elevate a carico di chi non ha esposto il ticket in un’aria di parcheggio a pagamento se mancano aree di parcheggio gratis.
Considerato che: Il Piano sosta di Faenza non prevede in un’area assai estesa stalli gratis neppure per i portatori di Handicap; le strisce blu del piano sosta sono anche in zone della città che non si possono considerare di pregio storico ed artistico come fuori dalle mura in Via Martiri Ungheresi o nel parcheggio adiacente all’Ospedale in Via San Giuliano o in Piazza Ricci; se non ritenga che la delibera che determina che Faenza è una città d’arte non è idonea ai fini ella questione Piano Sosta a definire con esattezza le zone di particolare valore storico e particolare pregio ambientale della città. Interroga il Sindaco e la Giunta: Se non ritenga che il Piano sosta di Faenza sia in palese contrasto con le sentenza che si invia in allegato; se non ritiene di dover rivedere alla luce della stessa il Piano sosta con la previsione di stalli gratis in diverse aree della città e di verificare le delibere poste in essere per definire e motivare con esattezza le zone di particolare valore storico o pregio ambientale della città. Raffaella Ridolfi

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