Premesso che: Il 25
agosto 2014 la Suprema Corte di Cassazione civile, sezione sesta, con
ordinanza n. 18575 ha stabilito che: “Se è vero che l'art. 7 comma 8
del Codice della strada prevede
l'obbligo, in capo al conducente, di esporre il ticket di sosta nelle
apposite aree destinate a parcheggio, è altrettanto vero che lo stesso Codice prevede
l'obbligo, a carico dell'ente locale, di predisporre aree di parcheggio
gratuite laddove ci sono zone di sosta a pagamento. Sono illegittime quindi
le contravvenzioni elevate a carico di chi non ha esposto il ticket in un’aria
di parcheggio a pagamento se mancano aree di parcheggio gratis.
Considerato che: Il
Piano sosta di Faenza non prevede in un’area assai estesa stalli gratis neppure
per i portatori di Handicap; le strisce blu del piano sosta sono anche in zone
della città che non si possono considerare di pregio storico ed artistico come
fuori dalle mura in Via Martiri Ungheresi o nel parcheggio adiacente
all’Ospedale in Via San Giuliano o in Piazza Ricci; se non ritenga che la
delibera che determina che Faenza è una città d’arte non è idonea ai fini ella
questione Piano Sosta a definire con esattezza le zone di particolare valore
storico e particolare pregio ambientale della città. Interroga il Sindaco e la Giunta: Se non ritenga che il Piano sosta
di Faenza sia in palese contrasto con le sentenza che si invia in allegato; se
non ritiene di dover rivedere alla luce della stessa il Piano sosta con la
previsione di stalli gratis in diverse aree della città e di verificare le
delibere poste in essere per definire e motivare con esattezza le zone di particolare
valore storico o pregio ambientale della città. Raffaella Ridolfi
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