La Legge per mandare a casa e licenziare definitivamente i dipendenti pubblici che non lavorano c’è già e deve soltanto essere applicata: è il decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009, che attua la legge 15 del 4 marzo 2009, la cosiddetta legge Brunetta.
Norma chiara e trasparente che elenca una per una le tipologie di infrazioni che comportano il licenziamento per i dipendenti pubblici «furbi». Proprio quelli su cui vuole intervenire il governo Renzi
Parola di Cesare Damiano, presidente della Commissione lavoro della Camera ed ex ministro Pd: «Per amore di verità dobbiamo dare ragione a chi sostiene che già esistono leggi che prevedono il licenziamento nella Pubblica Amministrazione. Si tratta del Decreto legislativo 150 del 2009 dell’allora ministro Brunetta.
La truffa del cartellino di presenza è specificatamente prevista e sanzionata. Il problema non è, quindi, quello di fare nuove leggi-fotocopia, ma domandarsi perché quelle esistenti non hanno funzionato nonostante il fatto che siano del tutto chiare».
In effetti, il decreto legislativo 150/2009 (legge Brunetta) ha significativamente modificato l’assetto previgente in tema di provvedimenti disciplinari.
In particolare, il decreto ha previsto:
la garanzia dell’applicazione della sanzione del licenziamento per le infrazioni più gravi;
la punizione degli assenteisti e di tutti coloro che li supportano;
la reazione ai comportamenti che incidono negativamente sulla produttività e sulla qualità dei servizi resi agli utenti
Per quanto riguarda l’assenteismo, l’art. 55 quater del decreto legislativo 165 del 2001 (aggiunto dalla legge Brunetta), individua tra le tipologie delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, proprio quella delle attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti
Inoltre l’art. 55 quinquies ha previsto sanzioni penali (reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1600 euro) per il dipendente, nonché per il medico o chiunque altro concorra alla commissione del delitto, per falsa attestazione, con modalità fraudolenta, della presenza in servizio o per falso certificato di malattia.
Per tali comportamenti il lavoratore, oltre a subire le sanzioni collegate alla responsabilità penale e disciplinare, è obbligato a risarcire i danni subiti dall’amministrazione
Per quanto riguarda i dirigenti, la legge Brunetta ha introdotto una nuova regola per cui se essi non esercitano in modo corretto il potere disciplinare, vengono a loro volta sanzionati.
L’art. 55 sexies prevede che i dirigenti che si rendono responsabili del mancato esercizio e della decadenza dell’azione disciplinare, senza giustificato motivo, subiranno la sospensione dal servizio senza retribuzione, in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi per infrazioni sanzionabili con il licenziamento, e saranno privati della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della d
del tutto evidente, quindi, che l’impianto normativo costruito dalla legge Brunetta prevede in maniera compiuta tutte le fattispecie per combattere l’assenteismo e le previsioni di riforma di cui si dibatte in questi giorni nulla innovano.
Anzi proprio il tema del licenziamento in 48 ore rischia di rivelarsi incostituzionale perché più volte la Corte Costituzionale ha escluso la legittimità del licenziamento automatico
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