Giovanni Guzzetta su Il Giornale - Il diritto di candidarsi e di
essere eletti, riconosciuto dai trattati europei e
dalla Carta dei diritti fondamentali Ue, non può essere compresso da una
norma interna italiana della legge Severino che, illegittimamente, verrebbe
applicata nel caso Berlusconi a fatti commessi prima della sua
entrata in vigore. L’Ufficio
elettorale presso la Corte d’appello, come organo amministrativo, potrebbe riconoscere
che esiste un diritto europeo prevalente e non si può applicare la legge
Severino. Le sanzioni penali e quelle accessorie non possono essere
applicate in modo retroattivo: la raccolta di firme a sostegno di
Berlusconi è un’iniziativa politica legittima che avrebbe effetto immediato. Se
si respingesse la candidatura di Berlusconi alle elezioni europee, si potrebbe
ricorrere al giudice ordinario che, in caso di accoglimento, potrebbe
ritenere immediatamente disapplicabile la Severino o proporre una questione
davanti alla Corte di giustizia dell’Ue o ricorrere alla Consulta.
Se né l'organo amministrativo né quello ordinario
riconoscono il diritto di Berlusconi a candidarsi, dopo il voto si potrebbe
impugnare la decisione di fronte al giudice ordinario, o secondo
altra opinione davanti al Tar, che potrebbe sollevare la questione
davanti alla Corte di giustizia dell’Ue o alla stessa Corte costituzionale. Per quanto riguarda l’interdizione dai
pubblici uffici, come pena accessoria della condanna di agosto, che la
Cassazione potrebbe confermare prima di metà aprile, data ultima per presentare
le candidature, si tratterebbe di applicare il codice penale e non la legge
Severino.
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